Nuovo regolamento regionale in materia di tirocini
Il tirocinio formativo è una misura di politica attiva del lavoro che si concretizza in un periodo di inserimento in un contesto produttivo e di orientamento al lavoro svolto presso datori di lavoro pubblici o privati. Attraverso tale strumento si consente al tirocinante di acquisire competenze professionali per arricchire il proprio curriculum formativo.
Il tirocinio, pertanto, non costituisce rapporto di lavoro. In nessun modo lo svolgimento di attività formative nel pieno rispetto della normativa vigente e la conseguente certificazione del buon esito di tali attività possono rappresentare titolo per la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato con il soggetto ospitante. Proprio perché non è un rapporto di lavoro, la percezione dell’indennità di partecipazione non comporta la perdita dello stato di disoccupazione posseduto dal tirocinante.
Il tirocinio formativo consentirà, quindi, al giovane:
- di entrare in un ambiente di lavoro;
- di mettersi alla prova;
- di orientare o verificare le sue scelte professionali;
- di acquisire un'esperienza pratica certificata che potrà arricchire il suo curriculum.
e all'azienda:
- di conoscere potenziali collaboratori da inserire in futuro nel proprio organico;
- di formarli in modo specifico secondo le proprie esigenze.
L’obbligo di corrispondere ai tirocinanti un’indennità mensile di almeno 400 euro lordi costituisce una delle principali novità introdotte dal nuovo Regolamento regionale in materia di tirocini n. 7 del 29 novembre 2013.
Di seguito le novità più salienti introdotte dal nuovo Regolamento:
- Corresponsione obbligatoria al tirocinante di un’ indennità di partecipazione pari ad almeno 400,00 euro lorde mensili;
- Il tirocinante può svolgere, presso la stessa azienda, solo un percorso di tirocinio;
- Il tirocinio di inserimento e reinserimento può durare anche dodici mesi;
- Intensificazione delle azioni di monitoraggio e controllo delle attività formative da parte della Regione Campania e del Servizio Ispettivo;
- Possibilità per le aziende di attivare più tirocini, come di seguito specificato:
- per i soggetti ospitanti che hanno un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso fra uno e quattro, massimo un tirocinante;
- per i soggetti ospitanti che hanno un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso fra cinque e otto, massimo due tirocinanti;
- per i soggetti ospitanti che hanno un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso fra nove e dodici, massimo tre tirocinanti;
- per i soggetti ospitanti che hanno un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso fra tredici e sedici, massimo quattro tirocinanti;
- per i soggetti ospitanti che hanno un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso fra diciassette e venti, massimo cinque tirocinanti;
- per i soggetti ospitanti che hanno oltre venti dipendenti a tempo indeterminato, un numero di tirocinanti a partire da sei non superiore al 20 per cento dell’organico a tempo indeterminato.
Non rientrano tra i tirocini disciplinati dal presente regolamento:
a) i tirocini curriculari, previsti nei percorsi scolastici, universitari e dei centri di formazione abilitati;
b) i tirocini transnazionali, previsti nell’ambito di programmi per la formazione e l’istruzione nei Paesi comunitari;
c) i tirocini estivi;
d) i tirocini per i soggetti extracomunitari residenti all’estero, ospitati nell’ambito di apposite quote di ingresso stabilite dalla normativa nazionale;
e) i periodi di pratica professionale e i tirocini per l’accesso alle professioni ordinistiche
Tipologia e durata
Il tirocinante può svolgere, presso la stessa azienda, solo un percorso di tirocinio. La durata minima è di un mese, quella massima varia a seconda della tipologia del tirocinio attivato.
I Tirocini formativi e di orientamento sono rivolti a soggetti che hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre i dodici mesi precedenti l’avvio del tirocinio. Hanno una durata massima di sei mesi.
I Tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro sono rivolti a soggetti inoccupati, disoccupati, lavoratori in mobilità, lavoratori sospesi in regime di cassa integrazione da almeno sei mesi, esclusi i beneficiari di cassa integrazione guadagni ordinaria. Hanno una durata massima di dodici mesi. Se il tirocinante è un in regime di cassa integrazione speciale o di cassa integrazione cosiddetta in deroga, non ha diritto all’indennità, percependo già una forma di sostegno del reddito.
I Tirocini per soggetti disabili, persone svantaggiate (es. tossicodipendenti, minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, detenuti), richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale. Possono essere sia formativi e di orientamento, sia di inserimento o reinserimento. La durata massima varia dai dodici mesi per le persone svantaggiate ai ventiquattro mesi per i disabili.
Come si attiva
L’attivazione di un tirocinio formativo richiede la sottoscrizione di una convenzione tra un soggetto promotore, pubblico o privato, accreditato o autorizzato (p.e, Agenzia regionale per il lavoro e l’istruzione, Centri per l’impiego, Università, ecc.) e un soggetto ospitante (p, e. un’impresa). La convenzione deve essere corredata da un progetto formativo finalizzato all’acquisizione di specifiche competenze professionali del tirocinante. I tirocini devono svolgersi presso una sede del soggetto ospitante ubicata nel territorio della Regione Campania.
Il soggetto promotore è tenuto a garantire la qualità e l’efficacia dell’esperienza formativa del tirocinante, supportando tanto il tirocinante quanto il soggetto ospitante nella fase di avvio, nella gestione delle procedure amministrative e nella predisposizione del progetto formativo. All’impresa o altro datore di lavoro spetta invece la nomina del tutore del tirocinante, da individuare tra lo stesso datore di lavoro, un suo lavoratore dipendente con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato della durata di almeno un anno, oppure un socio lavoratore. Il tutore del tirocinante, al termine del tirocinio, trasmetterà al soggetto promotore una relazione finale dell’attività svolta.
L’Unione Industriali di Napoli, al fine di agevolare le imprese associate nell’iter procedurale previsto per l’attivazione dei tirocini formativi, ha sottoscritto una Convenzione con l’Arlas Campania.
In allegato, il Regolamento regionale, il testo della Convenzione, il Progetto Formativo con i relativi allegati.